Art. 2.
(Requisiti, nomina, incompatibilità).

      1. Il Garante nazionale e i Garanti regionali sono scelti tra persone di comprovata competenza nel campo dei diritti

 

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umani, dei diritti dei minori e della famiglia, nonché delle scienze umane.
      2. Ogni Garante è organo monocratico, che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione e con assoluta indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.
      3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile solo una volta. Al Garante nazionale è riconosciuta una adeguata indennità di carica. Con successivo provvedimento sono nominati i delegati del Garante nazionale in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali.
      4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualunque impiego, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva. Per tutto il periodo del mandato egli non può svolgere attività politica. Se dipendente di una pubblica amministrazione, il Garante è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. Le regioni determinano i requisiti e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4, nonché le modalità per la nomina e la durata in carica del proprio Garante regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Esse determinano inoltre l'indennità di carica dovuta al Garante regionale.
      6. Nelle more dell'istituzione del Garante regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati del Garante nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.